Quando si parla di assegno di mantenimento, molti pensano che basti guardare la dichiarazione dei redditi. In realtà non è così semplice. Con l’ordinanza n. 10261 del 20 aprile 2026, la Cassazione civile sez. I ord. n. 10261 del 20 aprile 2026 ha ribadito un principio molto chiaro: per stabilire l’importo dell’assegno bisogna considerare anche il tenore di vita reale del coniuge obbligato, e questo può essere accertato anche in via presuntiva.
Tradotto in concreto, significa che non conta solo quanto una persona dichiara, ma anche come vive. Il giudice può guardare allo stile di vita complessivo, alle spese sostenute, ai beni di cui si dispone, e a tutti quegli elementi che fanno emergere una capacità economica diversa da quella formalmente risultante.
È un passaggio importante perché evita situazioni in cui il reddito viene “ridotto” sulla carta per pagare meno mantenimento. Se, ad esempio, chi dovrebbe versare l’assegno dichiara entrate modeste ma continua a mantenere un tenore di vita elevato, quel dato non può essere ignorato. In questi casi il giudice può ricostruire la reale situazione economica proprio attraverso presunzioni, cioè partendo da indizi concreti e coerenti.
La Corte di Cassazione si muove quindi in una direzione molto chiara: la realtà prevale sulla forma. E questo ha conseguenze pratiche immediate, perché nelle cause di separazione o divorzio diventa sempre più centrale dimostrare non solo i redditi ufficiali, ma anche il contesto di vita effettivo.
Per chi chiede il mantenimento è una tutela importante, perché consente di valorizzare elementi che spesso raccontano meglio della documentazione fiscale la situazione economica dell’altro coniuge. Per chi invece è chiamato a pagare, è un segnale altrettanto chiaro: non basta “apparire” meno abbienti, bisogna esserlo davvero.

