Droga e guida: quando scatta davvero il reato dopo la sentenza della Consulta

La riforma del Codice della strada del 2024 aveva eliminato il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica, rendendo possibile la punibilità della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti anche sulla base della sola positività ai test.

Una scelta che aveva sollevato forti critiche, perché rischiava di sanzionare chi non rappresentava alcun pericolo per la sicurezza stradale.

Con la sentenza n. 10 del 2026, la Corte costituzionale è intervenuta chiarendo che la norma deve essere interpretata in modo conforme alla Costituzione.

Non basta essere positivi al test

Secondo la Corte, la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti è penalmente rilevante solo quando la sostanza è ancora in grado di alterare le capacità di guida, creando un pericolo concreto per la circolazione stradale.

La semplice presenza di tracce nel sangue o nelle urine non è sufficiente, se non accompagnata da elementi che dimostrino un’effettiva alterazione psico-fisica.

Conta il pericolo, non l’assunzione in sé

Il diritto penale può intervenire solo quando la condotta è realmente pericolosa.
Non può esserci reato senza offesa al bene giuridico tutelato, che in questo caso è la sicurezza della circolazione stradale.

Anche se il termine “alterazione” non è più presente nel testo dell’articolo 187, la sua valutazione torna centrale nell’applicazione concreta della norma.

Nessun automatismo, valutazione caso per caso

Per le sostanze stupefacenti non esistono soglie fisse come per l’alcol.
La valutazione deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto:

  • del tipo e della quantità della sostanza
  • del tempo trascorso dall’assunzione
  • delle condizioni del conducente al momento del controllo

Gli accertamenti clinici e le condizioni obiettive rilevate assumono quindi un ruolo decisivo.

In conclusione

Dopo la sentenza della Corte costituzionale:

  • la positività al test antidroga non comporta automaticamente una condanna
  • è necessario accertare un’effettiva alterazione delle capacità di guida
  • il reato sussiste solo in presenza di un concreto pericolo per la sicurezza stradale

Una decisione che ridimensiona in modo significativo la riforma del 2024 e riafferma un principio fondamentale: non si può punire chi non mette in pericolo la circolazione stradale.

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